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Organismo di diritto pubblico: nullo l’incarico se manca la forma scritta


I contratti stipulati dall’organismo di diritto pubblico necessitano della forma scritta ad substantiam, in assenza della quale sono nulli e pertanto improduttivi di effetti giuridici e insuscettibili di sanatoria.

È da escludersi che la formazione del contratto possa avvenire attraverso fatti concludenti o comportamenti meramente attuativi del rapporto.

Questo il principio espresso dalla Corte di Cassazione con l’ordinanza n. 15645 depositata il 14 giugno 2018.

Nel caso di specie un professionista aveva richiesto il pagamento delle prestazioni rese in favore dell’A.T.E.R. – Azienda territoriale per l’Edilizia Residenziale pubblica.

L’A.T.E.R. aveva opposto la mancanza del titolo contrattuale indispensabile per l’erogazione del compenso.

La Cassazione ha ribadito che i contratti stipulati dall’A.T.E.R., in quanto organismo di diritto pubblico, richiedono, a pena di nullità, la forma scritta, non surrogabile da una formazione del contratto per facta concludentia (Cass. N. 15196/2017 e n. 24640/2016).

In mancanza della forma scritta, nulla può essere legittimamente preteso dall’ente pubblico.

 


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