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Incarico di collaboratore dell’organo di revisione contabile: atto di orientamento


L’Osservatorio sulla Finanza e la Contabilità degli Enti Locali ha adottato un atto di orientamento in materia di conferimento, da parte dell’organo di revisione contabile degli enti locali, di incarichi di collaborazione.

L’articolo 239, comma 4 del Tuel, stabilisce che “L’organo della revisione può incaricare della collaborazione nella propria funzione, sotto la propria responsabilità, uno o più soggetti aventi i requisiti di cui all’articolo 234, comma 2. I relativi compensi rimangono a carico dell’organo di revisione”.

Considerata l’importanza della figura del collaboratore, il cui fattivo contributo può agevolare l’efficiente e tempestivo svolgimento dell’attività istruttoria e di verifica di competenza dell’organo di revisione contabile, oltreché assisterlo e coadiuvarlo, in modo costante, nello svolgimento di tutte le attività conseguenziali alle funzioni specifiche, tipizzate dalle norme di settore, l’Osservatorio ha fornito utili indicazioni sui seguenti aspetti:

  • modalità di scelta del collaboratore;
  • compiti di collaborazione;
  • responsabilità;
  • compenso;
  • revoca dell’incarico.

Posto che la normativa non prevede alcun criterio selettivo, salvo richiamare la necessità del possesso dei requisiti per accedere alla funzione di revisore degli enti locali, la scelta dell’incaricato deve essere adeguatamente motivata, fermo restando che essa spetta all’organo di revisione (nel caso di organo collegiale la scelta deve essere condivisa dall’unanimità dei componenti).

I collaboratori cessano dall’incarico con la scadenza dell’organo che li ha nominati e il relativo incarico deve essere pubblicizzato sul sito dell’ente.

L’atto con il quale viene formalizzato l’incarico deve contenere esplicitamente, con la massima analiticità, i compiti affidati ed i necessari richiami ai principi di riservatezza e di deontologia professionale che il collaboratore è chiamato a rispettare scrupolosamente.

Il compenso del collaboratore, per norma a carico del collegio, deve essere fissato nell’atto di incarico in proporzione alla collaborazione richiesta.

L’atto di affidamento dell’incarico deve contemplare la revoca dell’incarico per la sopravvenienza di cause di incompatibilità ed ineleggibilità di cui al D.lgs. 39/2013 e dall’articolo 236 e 238 del TUEL, nonché prevedere la revoca dell’incarico per gravi inadempienze.

L’adunanza dell’Osservatorio auspica la più ampia condivisione operativa del presente orientamento


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