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Società pubblica: il bando di selezione non deve discriminare i lavoratori stranieri


E’ discriminatorio il bando di selezione emanato da una società partecipata nella parte in cui indica tra i requisiti per l’ammissione la “Cittadinanza italiana o di Stato appartenente all’Unione Europea”, così non consentendo la partecipazione anche a tutti i cittadini di Paesi terzi in possesso di un titolo di soggiorno che consenta l’accesso al lavoro.

Questo il principio espresso dal Tribunale ordinario di Torino con l’ordinanza del 18 maggio 2018.

Nel caso di specie l’Associazione Studi Giuridici sull’immigrazione aveva contestato il carattere discriminatorio di un bando di selezione per la formazione di una graduatoria volta all’assunzione di operai addetti alla manutenzione del verde, che prevedeva fra i requisiti necessari la cittadinanza italiana o comunitaria.

Il Tribunale ha accolto il ricorso, ordinando all’Azienda pubblica la modifica del bando e la riapertura del termine per la presentazione delle relative domande, evidenziando che l’articolo 43, comma 2, lett. e) del d.lgs. 286/1998 definisce come atto di discriminazione del datore di lavoro “qualsiasi atto o comportamento che produca un effetto pregiudizievole discriminando, anche indirettamente, i lavoratori in ragione della loro appartenenza … ad una cittadinanza …”.


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