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Procedimento disciplinare: l’attività istruttoria può essere delegata


Il soggetto titolare del potere disciplinare può delegare tutti gli atti istruttori necessari, poiché ciò che rileva ai fini della validità della sanzione inflitta è che i risultati dell’attività svolta dagli ausiliari vengano verificati e fatti propri dal titolare stesso.

Questo il principio espresso dalla Corte di Cassazione, con la sentenza n. 14200 del 4 giugno 2018.

Nel caso di specie il soggetto avente competenza specifica in materia di procedimenti disciplinari, che aveva contestato al dipendente i fatti che avevano portato al licenziamento, aveva delegato l’intera attività istruttoria, compresa l’audizione dell’incolpato.

Il dipendente aveva contestato l’illegittimità del provvedimento disciplinare sotto vari aspetti rilevando, in particolare, la non delegabilità dell’intera attività istruttoria.

Come già affermato dalla Corte di Cassazione, l’articolo 55-bis del d.lgs. 165/2001 non obbliga il soggetto titolare del potere disciplinare a procedere direttamente a tutti gli atti istruttori, perché ciò che rileva, ai fini della validità della sanzione inflitta, è che i risultati degli ausiliari vengano fatti propri dal titolare medesimo, il quale deve provvedere alla contestazione dell’addebito, all’esame dell’istruttoria compiuta, all’irrogazione della sanzione (Cass. N. 5317/2017).

In altri termini, mentre non è ammissibile la delega rispetto ad atti che implicano un’attività valutativa e decisoria, altrettanto non può dirsi per quelli meramente istruttori, che vangano compiuti su indicazione del titolare delegante ed i cui esiti siano sottoposti a verifica da parte di quest’ultimo.

In tal caso, infatti, non subisce alcuna lesione il diritto di difesa del dipendente incolpato né viene meno la garanzia di terzietà, perché l’atto è comunque riferibile al soggetto delegante, il quale resta dominus dell’istruttoria ed è chiamato a valutarne i risultati, quanto alla completezza degli atti assunti e all’idoneità degli stessi a sorreggere l’accusa disciplinare.


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