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Gare: verifica di congruità dell’offerta prima della riparametrazione


Ai fini della verifica di anomalia la stazione appaltante deve fare riferimento ai punteggi assegnati prima della c.d. riparametrazione.

La verifica, infatti, deve prendere in considerazione il “contenuto reale” delle prestazioni cui il concorrente si è obbligato, così da verificarne l’attendibilità e l’attuabilità, e di tale contenuto è espressione proprio il punteggio originariamente attribuito, non “inquinato” dai risultati della riparametrazione, la quale costituisce un “artifizio matematico” previsto dal legislatore a tutt’altri fini.

Questo il principio espresso dal Tar Sardegna con la sentenza n. 495 del 22 maggio 2018.

Nel caso di specie un operatore economico aveva contestato il fatto che la verifica di anomalia delle offerte avrebbe dovuto seguire, e non precedere, la riparametrazione delle offerte tecniche.

Di diverso avviso i giudici amministrativi secondo cui, al contrario, la verifica di anomalia delle offerte va fatta autonomamente dalla riparametrazione dei punteggi delle offerte tecniche, al fine di evitare un artificioso superamento della soglia legale dei 4/5 dei punteggi massimi dovuto non ai punteggi effettivi assegnati alle offerte tecniche dalla commissione, ma solo all’innalzamento dei punteggi di dette offerte derivante dall’applicazione della riparametrazione.

A tal proposito si evidenzia che tale indirizzo, ancorchè prevalente in giurisprudenza (Consiglio di Stato, sentenza n. 373/2017; Tar Veneto, sentenza n. 145/2018), non è stato recepito dall’Anac nelle linee guida n. 2, recanti “Offerta economicamente più vantaggiosa”, dove è previsto che “Ai fini della verifica di anomalia la stazione appaltante fa riferimento ai punteggi ottenuti dai concorrenti all’esito delle relative riparametrazioni”.


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