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Appalti: soccorso istruttorio per l’omesso versamento del contributo Anac


Se la disciplina di gara non prevede in modo espresso l’esclusione per il caso di mancato versamento del contributo Anac, tale omissione non può comportare l’estromissione dalla gara essendo sanabile mediante il potere di soccorso istruttorio.

Questo il principio ribadito dal Tar Lazio con la sentenza n. 6148 del 1° giugno 2018.

Nel caso di specie l’operatore economico era stato escluso dalla gara a causa del mancato versamento del contributo di cui all’art. 1, comma 67, della legge n. 266 del 2005 a favore dell’Autorità Nazionale Anticorruzione.

Tale esclusione è stata ritenuta illegittima in quanto la lex specialis non prevedeva in modo espresso l’esclusione per il caso di mancato versamento di tale somma.

La Corte di giustizia UE (2 giugno 2016, C 27/15) ha affermato che i principi di tutela del legittimo affidamento, certezza del diritto e proporzionalità ostano ad una regola dell’ordinamento di uno Stato membro che consenta di escludere da una procedura di affidamento di un contratto pubblico l’operatore economico non avvedutosi di una simile conseguenza, perché non espressamente indicata dagli atti di gara.

Di conseguenza, in assenza di una espressa comminatoria di esclusione in caso di omesso versamento del contributo in parola, la stazione appaltante è tenuta ad attivare il meccanismo del soccorso istruttorio di cui all’articolo 83, comma 9, del d.lgs. 50/2016, trattandosi di adempimento sicuramente estraneo all’alveo dell’offerta economica e di quella tecnica (Consiglio di Stato, sentenza 19 aprile 2018, n. 2386; Tar Lazio, sentenza 6 novembre 2017, n. 11031; Tar Bari, sentenza 4 dicembre 2017, n. 1240; Tar Veneto, sentenza 15 giugno 2017, n. 563).

 


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