Un sindaco ha chiesto un parere in merito alla possibilità di procedere al riaccertamento straordinario previsto dall’articolo 1, comma 848, della legge 205/2017 a seguito della rilevazione di un errore.
I magistrati contabili della Sicilia, con la deliberazione 116/2018, pubblicata sul sito della sezione regionale di controllo il 4 giugno, hanno ribadito che l’articolo 1, comma 848, della legge 205/2017 si applica soltanto a due diverse ipotesi:
- Comuni che non hanno effettuato il riaccertamento straordinario;
- Comuni che, a seguito del riaccertamento straordinario effettuato, sono stati destinatari di rilievi da parte delle Sezioni regionali di controllo della Corte dei conti e dei Servizi ispettivi del Ministero dell’economia e delle finanze.
Non risulta, invece, contemplata espressamente la diversa ipotesi dell’autonoma rilevazione di un errore e della rettifica di un riaccertamento che l’ente presupponga scorretto (in tal senso, Corte dei conti Puglia, del. n. 44/2018).
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CC Sez. Controllo Sicilia del. n. 116 -18