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Congruità delle offerte: necessaria una valutazione complessiva, e non solo parziale, dell’offerta


La verifica della congruità dell’offerta, mirando ad accertare l’effettiva possibilità dell’impresa di eseguire l’appalto alle condizioni proposte, deve risultare da una analisi tecnica delle singole componenti di cui l’offerta si compone.

L’attendibilità dell’offerta va valutata pertanto nel suo complesso e non con riferimento a singole voci di prezzo eventualmente ritenute incongrue.

In particolare, l’eventuale scostamento dei valori del costo del lavoro risultanti dalle tabelle ministeriali non legittima ex se un giudizio di anomalia.

Questo il principio ribadito dal Tar Lazio con la sentenza n. 5863 del 24 maggio 2018.

Nel caso di specie un operatore economico era stato escluso dalla procedura aperta per l’affidamento del servizio di pulizia a seguito del subprocedimento di verifica dell’anomalia, sulla base delle giustificazioni fornite circa il costo del lavoro.

Secondo il consolidato orientamento giurisprudenziale il giudizio di verifica dell’anomalia dell’offerta ha natura globale e sintetica e deve risultare da un’analisi di carattere tecnico delle singole componenti di cui l’offerta si compone, al fine di valutare se l’anomalia delle diverse componenti si traduca in un’offerta complessivamente inaffidabile (Consiglio di Stato, sez. V, 8 marzo 2018 n. 1493).

La giurisprudenza ha anche evidenziato che i valori del costo del lavoro risultanti dalle tabelle ministeriali non costituiscono un limite inderogabile, ma solo un parametro di valutazione della congruità dell’offerta.

Esprimendo solo una funzione di parametro di riferimento è allora possibile discostarsi da tali costi, in sede di giustificazioni dell’anomalia, sulla scorta di una dimostrazione puntuale e rigorosa (Tar Roma, sentenza 26 aprile 2018 n. 4627; Tar Campania, sentenza 8 gennaio 2018 n. 108; Tar Puglia Lecce n. 443/2017).

Dunque, un’offerta non può ritenersi anomala, ed essere esclusa da una gara, per il solo fatto che il

costo del lavoro sia stato calcolato secondo valori inferiori a quelli risultanti dalle tabelle ministeriali o dai contratti collettivi (Anac, parere di precontenzioso n. 670 del 14 giugno 2017).

La stazione appaltante è tenuta ad effettuare una valutazione complessiva, e non solo parziale, dell’offerta, la quale deve risultare congrua (o non) nella sua globalità.


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