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Piemonte, del. n. 44 – Incompatibilità dei revisori dei conti


Un sindaco ha chiesto un parere in merito alla possibilità di nominare un proprio revisore dei conti quale componente del nucleo di valutazione.

I magistrati contabili del Piemonte, con la deliberazione 44/2018, pubblicata sul sito della sezione regionale di controllo il 31 maggio, hanno evidenziato che l’articolo 236, comma 3, del Tuel dispone che “I componenti degli organi di revisione contabile non possono assumere incarichi o consulenze presso l’ente locale o presso organismi o istituzioni dipendenti o comunque sottoposti al controllo o vigilanza dello stesso”.

Di conseguenza, trattandosi indubbiamente di un incarico, va esclusa la possibilità di nominare un revisore dei conti di un ente locale quale componente del nucleo di valutazione del medesimo comune.

Leggi la deliberazione
CC Sez. Controllo Piemonte del. n. 44 -18


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