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Piemonte, del. n. 42 – “Società a partecipazione pubblica” e “Società a controllo pubblico”


Un sindaco ha chiesto un parere in merito alla corretta interpretazione della normativa del testo unico sulle società pubbliche (d.lgs. n. 175/2016), al fine di ricondurre una specifica società nell’ambito delle società a controllo pubblico o a mera partecipazione pubblica.

I magistrati contabili del Piemonte, con la deliberazione 42/2018, pubblicata sul sito della sezione regionale di controllo il 31 maggio, hanno ribadito che ai sensi dell’articolo 2, lett. m), del d.lgs. 175/2016 sono “società a controllo pubblico”, ai fini dell’applicazione di diverse disposizioni del testo unico, quelle in cui “una o più amministrazioni pubbliche” esercitano i poteri di controllo di cui alla precedente lettera b).

Quest’ultima disposizione richiama la situazione di controllo descritta nell’articolo 2359 del codice civile (maggioranza dei voti esercitabili nell’assemblea ordinaria; voti sufficienti per esercitare un’influenza dominante nell’assemblea ordinaria; situazione di influenza dominante determinata da particolari vincoli contrattuali), aggiungendo che “il controllo può sussistere anche quando, in applicazione di norme di legge o statutarie o di patti parasociali, per le decisioni finanziarie e gestionali strategiche relative all’attività sociale è richiesto il consenso unanime  di  tutte  le parti che condividono il controllo”.

La lettura congiunta della lettera m) e della lettera b) dell’articolo 2 del d.lgs. 175/2016 consente, pertanto, di individuare la sussistenza del controllo pubblico:

  • nel caso in cui una singola amministrazione pubblica o una pluralità di amministrazioni pubbliche congiuntamente si trovino in una delle situazioni descritte dall’art. 2359 c.c. (si veda anche Corte dei conti Liguria, del. n. 3/2018);
  • nel caso in cui, a prescindere dall’esistenza dei presupposti di cui all’art. 2359 c.c., tutte le parti che condividono il controllo siano tenute, in base a norme di legge, a previsioni statutarie o a patti parasociali, ad esprimersi all’unanimità sulle “decisioni finanziarie e gestionali strategiche relative all’attività sociale”.

Leggi la deliberazione
CC Sez. Controllo Piemonte del. n. 42 -18


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