In caso di cessione di azienda e di trasformazione di società, il cessionario può subentrare nella posizione di contraente, in luogo dell’originaria aggiudicataria, previo accertamento dei requisiti generali e speciali richiesti per la partecipazione alla gara.
Questo il principio espresso dall’Anac nel parere n. 422 del 2 maggio 2018.
Nel caso di specie l’aggiudicataria di una procedura negoziata aveva conferito ad altra società il ramo di azienda afferente le attività oggetto di gara.
Di conseguenza tutti i documenti richiesti dalla stazione appaltante ai fini della sottoscrizione del contratto erano stati resi dalla cessionaria.
Come evidenziato dall’Anac, l’articolo 106 del d.lgs. 50/2016, relativo alle modifiche dei contratti, prevede espressamente alcune ipotesi di variante soggettiva, in particolare nel caso in cui all’aggiudicatario iniziale subentri, anche a seguito di ristrutturazioni societarie, comprese rilevazioni, fusioni, scissioni, acquisizione o insolvenza, un altro operatore economico che soddisfi i criteri di selezione qualitativa stabiliti inizialmente, purché ciò non implichi altre modifiche sostanziali al contratto e non sia finalizzato a eludere l’applicazione del codice.
Tale norma, in deroga al generale principio della non modificabilità soggettiva dell’offerente, consente il subentro allo stesso di altro soggetto nella posizione di contraente o di partecipante ad una gara per l’aggiudicazione di un appalto pubblico in caso di cessione di azienda e di trasformazione di società (in tal senso Anac, parere n. 244/2017).
A tal fine è necessario che la cessione dell’azienda o gli atti di trasformazione, fusione o scissione della società, sulla cui base avviene il detto subentro, siano comunicati alla stazione appaltante e questa abbia verificato l’idoneità del subentrante e il possesso di tutti i requisiti richiesti per la partecipazione alla gara.