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Puglia, del. n. 75 – Società di gestione degli aeroporti partecipata in via minoritaria


Un sindaco ha chiesto un parere in merito alla possibilità di mantenere la partecipazione di minoranza detenuta dall’ente nella società che gestisce gli aeroporti.

I magistrati contabili della Puglia, con la deliberazione 75/2018, pubblicata sul sito della sezione regionale di controllo il 29 maggio, hanno ribadito che spetta all’ente la decisione di mantenimento della partecipazione detenuta tenuto conto non solo dell’oggetto sociale, ma anche dell’entità della partecipazione, che deve essere tale da consentire al socio pubblico di orientare l’attività della società verso la realizzazione di quel fine istituzionale che giustifica l’investimento di risorse pubbliche nell’organismo societario.

Nello specifico, l’articolo 4 del d.lgs. 175/2016 dispone, al comma 1, che le amministrazioni pubbliche non possono, direttamente o indirettamente, costituire società aventi per oggetto attività

di produzione di beni e servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali, né acquisire o mantenere partecipazioni, anche di minoranza, in tali società.

Inoltre il comma 2 dell’articolo 4 del d.lgs. 175/2016 specifica, in positivo, le categorie di società legittimamente costituibili o detenibili da enti pubblici, già affermate nelle prassi e valorizzate dalla giurisprudenza.

Queste ultime possono “esclusivamente” espletare le seguenti attività:

  1. produzione di un servizio di interesse generale (secondo la definizione di cui all’articolo 2 comma 1 lettera h) del d.lgs. 175/2016), inclusa la realizzazione e la gestione delle reti e degli impianti strumentali;
  2. progettazione e realizzazione di un’opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra PA (art. 193 del d.lgs. 50/2016);
  3. realizzazione e gestione di un’opera pubblica o di un servizio d’interesse generale, attraverso un contratto di partenariato (art. 180 del d.lgs. 50/2016);
  4. autoproduzione di beni o servizi strumentali all’ente o agli enti pubblici partecipanti, o allo svolgimento delle loro funzioni;
  5. servizi di committenza, incluse le attività di committenza ausiliarie, apprestati a supporto di enti senza scopo di lucro e di amministrazioni aggiudicatrici.

Con riferimento alla riconducibilità dell’attività di gestione degli aeroporti tra i servizi di interesse generale, i magistrati contabili hanno ricordato che, alla luce della definizione contenuta all’articolo 2 comma 1 lettera h) del testo unico, “il servizio può essere svolto  dall’ente locale se l’intervento dell’ente stesso sia necessario per garantire l’erogazione del servizio, alle condizioni stabilite nella disposizione appena richiamata, ossia se, senza l’intervento pubblico sarebbero differenti le condizioni di accessibilità fisica ed economica, continuità, non discriminazione qualità e sicurezza al servizio oggetto di attenzione”.

E’ dunque fondamentale, affinché il servizio espletato possa ritenersi “servizio di interesse generale”, che il socio pubblico sia in grado di esercitare i propri diritti di azionista, condizionando la strategia societaria, eventualmente in modo congiunto con altri enti pubblici, al fine di indirizzare la gestione della società partecipata.

Nel caso in cui la partecipazione dell’ente sia minoritaria (ed in assenza di altri soci pubblici, che consentano il controllo della società), la partecipazione dell’Ente pubblico assume nei fatti le caratteristiche di un semplice sostegno finanziario ad un’attività di impresa, che si realizza tramite la sottoscrizione di parte del capitale, ma che non si accompagna alla possibilità di indirizzarla verso finalità di interesse pubblico.

Leggi la deliberazione
CC Sez. Controllo Puglia del. n. 75 -18


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