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Principio di rotazione: non si applica se la nuova procedura diverge dagli affidamenti in essere


Se i servizi relativi al pregresso affidamento risultano differenti sotto il profilo quantitativo e qualitativo rispetto a quelli oggetto della nuova procedura, non opera il principio di rotazione.

Questo il principio espresso dal Tar Friuli Venezia Giulia con la sentenza n. 166 del 21 maggio 2018.

Nel caso di specie la stazione appaltante aveva indetto una procedura negoziata per la concessione biennale del servizio di somministrazione bevande/merende a favore dei dipendenti, pubblicando un apposito avviso di indagine di mercato.

Estinguendo la prassi, fino a quel momento seguita, caratterizzata da affidamenti singoli, per lo più ripartiti tra i diversi uffici locali, l’amministrazione aveva riunito, all’interno della procedura, la gestione di tutti i ventuno distributori collocati nelle sedi regionali, determinandosi a disporne l’affidamento ad un solo soggetto.

L’operatore economico affidatario di uno dei distributori automatici di alimenti e bevande non era stato invitato a partecipare alla procedura negoziata, nonostante avesse manifestato il proprio interesse, in quanto qualificato come impresa uscente.

L’operato della stazione appaltante non è stato ritenuto conforme alla disciplina normativa di settore.

Il principio di rotazione prescritto dall’articolo 36, comma 1, del d.lgs. 50/2016, persegue l’esigenza di evitare il consolidarsi nel tempo di rendite di posizione in capo al gestore uscente, che potrebbe godere, nella gara successiva, di un’indebita posizione di vantaggio, derivante dalle informazioni acquisite durante il pregresso affidamento.

La norma intende perciò evitare che la procedura di selezione del contraente si risolva in una mera rinnovazione del rapporto contrattuale scaduto, dando così luogo ad una sostanziale elusione delle regole della concorrenza.

Come osservato dai giudici amministrativi, il principio di rotazione presuppone una situazione di continuità degli affidamenti e, dunque, opera solo a fronte di precedenti commesse aventi le stesse caratteristiche in termini soggettivi, quantitativi e qualitativi, che si collocano all’interno della stessa fascia economica.

Nel caso di specie, considerata la dilatazione dell’oggetto della gara e, dunque la discontinuità con le gestioni pregresse, i giudici amministrativi hanno ritenuto del tutto irragionevole il mancato invito dell’operatore economico.

Si segnala il seminario di studi “Appalti sotto soglia: la corretta gestione della procedura di gara


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