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Mutuo bancario inutilizzato: danno erariale corrispondente agli interessi passivi corrisposti


La stipulazione di un prestito bancario oneroso inutile, contratto per la realizzazione di un’opera pubblica, mai realizzata, in quanto priva di reale fattibilità tecnica, è fonte di responsabilità amministrativa.

Questo il principio espresso dalla Corte dei Conti, sez. giur. Toscana, con la sentenza n. 82 depositata il 28 marzo 2018.

Nel caso di specie la giunta comunale aveva approvato un progetto definitivo per la realizzazione di un nuovo parcheggio nonostante l’assenza della documentazione allo scopo essenziale (relazione geologica, idrogeologica e idraulica), richiamata nella delibera ma, in realtà, insussistente di fatto.

Per il finanziamento dell’opera l’ente aveva contratto un mutuo bancario rimasto a lungo inutilizzato, poi rinegoziato ed infine estinto in quanto la mancanza della relazione geologica e di un preventivo studio di impatto ambientale aveva determinato il rallentamento dei tempi di progettazione dell’opera pubblica.

Per il danno arrecato all’ente, derivato dall’inutile esborso degli interessi passivi sul muto, sono stati ritenuti responsabili gli amministratori dell’ente (Sindaco, assessori e consiglieri comunali) nonché il segretario comunale, che aveva consentito l’adozione della delibera nonostante l’incompletezza della relativa documentazione, e il responsabile del procedimento che aveva asseverato, con verbale di validazione, la accettabilità del progetto esecutivo nonostante la assenza di riferimenti alla relazione geologica, idrogeologica e idraulica.

Per quanto concerne gli amministratori locali, i giudici contabili hanno evidenziato che chi assume per propria iniziativa, un munus pubblico, ha anche l’onere di acquisire le necessarie cognizioni per espletarlo in conformità alla legge, “altrimenti vi sarebbe una condizione soggettiva precostituita che legittimerebbe l’adozione di atti illegittimi, forieri di illeciti erariali, senza alcuna conseguenza per l’autore” (in termini Sezione giurisdizionale Regione Sicilia sent. n. 4126/2011).

 


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