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Gare: i concorrenti sono a tenuti a controllare che le richieste non finiscano nello spam


I concorrenti sono tenuti a controllare che le mail inviate dalla stazione appaltante non vengano respinte né trattate come Spam, e pertanto collocate nella casella di “posta indesiderata”, dal proprio sistema di posta elettronica e, in ogni caso, a verificare costantemente la presenza di comunicazioni.

Questo il principio espresso dal Tar Lazio, Roma, con la sentenza n. 5534 del 18 maggio 2018.

Nel caso di specie l’offerta prima classificata era risultata sospetta di anomalia.

La stazione appaltante, pertanto, aveva richiesto al concorrente, tramite pec, di inviare le giustificazioni in merito alla congruità dell’offerta, comminando al riguardo un termine, a pena di esclusione, di 20 giorni dal ricevimento della richiesta.

Nella seduta riservata finalizzata alla valutazione della congruità dell’offerta risultata anomala la Commissione, preso atto del mancato riscontro della richiesta da parte dell’operatore economico, aveva provveduto all’analisi dei singoli elementi costitutivi dell’offerta senza l’ausilio degli elementi giustificativi del concorrente, concludendo per la non congruità dell’offerta e, dunque, per l’esclusione dalla gara.

L’operatore economico aveva sostenuto di non aver ricevuto la richiesta di giustificazioni inviata dalla stazione appaltante a mezzo pec, in quanto identificata dal proprio sistema informatico come spam e pertanto collocata direttamente nella casella di “posta indesiderata” e non letta.

Come evidenziato dai giudici amministrativi, in materia di notificazioni civili, recente giurisprudenza ha affermato che non è immune da censure il comportamento di chi non controlli il contenuto delle e-mail pervenute nella casella della posta elettronica, sia pure archiviate fra quelle considerate dal proprio programma gestionale come “posta indesiderata”, essendo norma di prudenza eseguire anche tale tipo di verifica, come è regola di una diligente prassi aziendale (Cass., VI, 7 luglio 2016, n. 13917).

In altri termini, l’omesso completo controllo della posta elettronica certificata da parte dell’operatore economico non si manifesta quale condotta meritevole di tutela giuridica.

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