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Personale part-time: necessario riproporzionare l’indennità per specifiche responsabilità


Il trattamento economico del personale in regime di tempo parziale (di tipo orizzontale, verticale o misto) deve essere riproporzionato in relazione alla ridotta durata della prestazione lavorativa, con riferimento a tutte le competenze fisse e periodiche, tra cui anche l’indennità per specifiche responsabilità.

Questo il chiarimento fornito dall’Aran nell’orientamento applicativo RAL_1976 del 15 maggio 2018.

La regola del riproporzionamento è fissata dall’articolo 6, comma 9, del Ccnl del 14 settembre 2000 secondo cui il trattamento economico del personale in regime di tempo parziale è proporzionale alla prestazione lavorativa svolta.

Tale regola, che trova applicazione nel caso di rapporto di lavoro a tempo parziale di tipo orizzontale, verticale e misto, riguarda tutte, indistintamente, le voci del trattamento economico del personale titolare di tale tipologia di rapporto e, quindi, anche l’indennità per specifiche responsabilità.

Come ribadito dall’Autorità, un diverso comportamento (di erogazione piena del compenso) potrebbe risultare del tutto ingiustificato e irragionevole, anche in considerazione della circostanza che un lavoratore a tempo parziale rende comunque una prestazione ridotta rispetto ad un lavoratore a tempo pieno e, conseguentemente, si riduce anche la quantità delle attività che giustificano l’erogazione del compenso.

Si segnala il ns. seminario di studi “Personale EE.LL.: cosa cambia con il nuovo Ccnl Funzioni Locali del 21 maggio 2018” in programma a Firenze il 15 giugno p.v.


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