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Campania, del. n. 70 – Oneri per il condono edilizio: esclusa la definizione agevolata


Un sindaco ha chiesto un parere in merito alla possibilità di applicare la definizione agevolata di cui all’articolo 13 della Legge 289/2002 agli interessi per il ritardato pagamento dell’oblazione per il condono edilizio.

I magistrati contabili della Campania, con la deliberazione 70/2018, pubblicata sul sito della sezione regionale di controllo il 21 maggio, hanno ribadito che gli oneri per i titoli edilizi non costituiscono un “tributo”, sia pure nella forma di contributo, ma un “corrispettivo di diritto pubblico”, come tale obbligatoriamente posto a carico del proprietario, idealmente commisurato ai costi sostenuti dalla collettività e al beneficio reso (Tar Campania-Salerno, Sez. II, 5 ottobre 2009 n. 5318; SS.UU. sentenza n. 22514 del 20 ottobre 2006).

Analoga qualificazione “non tributaria”, per estensione, è stata sostenuta con riguardo all’oblazione edilizia accertata e versata ai sensi dell’articolo 35 della Legge n. 47/85 e dell’articolo 39 della Legge n. 724/1994 (Tar. Campania Salerno Sez. II, sentenza 21 novembre 2011, n. 1895; Commissione tributaria regionale di Roma, sezione 20, sentenza n. 115 del 7 settembre 2005).

Trattasi di una somma di denaro determinata con riferimento all’opera abusiva o alla parte abusiva realizzata in relazione al tipo di abuso, ovvero di una somma determinata sulla base delle superfici abusive realizzate, oppure, per alcune tipologie, a forfait.

Ne consegue che non è possibile applicare la definizione agevolata di cui all’artciolo 13 della Legge n. 289/2002 agli interessi per il ritardato pagamento dell’oblazione per il condono edilizio.

Leggi la deliberazione
CC Sez. Controllo Campania del. n. 70 -18

 


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