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Campania, del. n. 65 – Salario accessorio afferente le P.O.


Un sindaco ha chiesto un parere in merito alla possibilità di tener conto, ai fini della determinazione del tetto del salario accessorio afferente le posizioni organizzative, non dell’ammontare di risorse potenzialmente spettanti in riferimento all’anno 2016 ma esclusivamente di quanto effettivamente liquidato nell’anno 2018.

I magistrati contabili della Campania, con la deliberazione 65/2018, pubblicata sul sito della sezione regionale di controllo il 21 maggio, hanno evidenziato che l’articolo 23 del d.lgs. 75/2017 prevede che “a decorrere dal 1° gennaio 2017, l’ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni pubbliche di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, non può superare il corrispondente importo determinato per l’anno 2016″.

Il legislatore, dunque, ha inteso operare il computo di tale tetto di spesa facendovi rientrare le risorse stanziate in bilancio nel 2016 con destinazione al trattamento accessorio del personale

È, dunque, l’importo determinato nel 2016 con tale finalità, che costituisce con decorrenza 1/1/2017 in ogni caso limite massimo per lo stanziamento di risorse destinate al trattamento accessorio del personale, senza che venga operato alcun riferimento a quanto a tale titolo effettivamente liquidato negli anni successivi.

Leggi la deliberazione
CC Sez. Controllo Campania del. n. 65 -18

Si segnala il seminario di studi “Personale EE.LL.: cosa cambia con il nuovo Ccnl Funzioni Locali del 21 maggio 2018” in programma a Firenze il 12 giugno p.v.


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