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Umbria, del. n. 66 – Provincia: calcolo facoltà assunzionale


Una Provincia ha chiesto un parere in merito alla corretta interpretazione dell’articolo 1, comma 845, della legge n. 205/2017, secondo il quale le Province – a decorrere dall’anno 2018 – possono procedere ad assunzioni di personale a tempo indeterminato, nel limite della spesa “relativa al personale di ruolo cessato nell’anno precedente“, solo se le spese complessive di personale non superino il 20% delle entrate correnti dei Titoli I, II e III.

La norma precisa che, a tal fine, è consentito “l’utilizzo dei resti delle quote percentuali assunzionali come definite [dallo stesso comma 845] riferite a cessazioni di personale intervenute nel triennio precedente non interessato dai processi di ricollocazione di cui all’articolo 1, commi da 422 a 428, della legge 23 dicembre 2014, n. 190”.

In particolare l’ente ha chiesto quale documento contabile debba essere preso in considerazione ai fini del confronto tra la spesa del personale e le entrate correnti dei primi tre titoli e la corretta modalità di calcolo dei “resti” delle facoltà assunzionali non utilizzate nel triennio precedente.

I magistrati contabili dell’Umbria, con la deliberazione 66/2018, pubblicata sul sito della sezione regionale di controllo il 10 maggio, hanno chiarito che per la verifica del limite della spesa di personale, da raffrontare alla spesa [id est “entrata”] corrente, è necessario far riferimento al dato degli impegni [id est “accertamenti”], dato derivante dalla effettiva gestione del bilancio e suscettibile di riscontro, da desumere dal documento contabile ufficiale del precedente esercizio e quindi dal rendiconto approvato dal Consiglio.

Considerato che il rendiconto può essere approvato entro il mese di aprile e quindi al compimento di un ampio scorcio dell’esercizio, in presenza di esigenze eccezionali, adeguatamente motivate, l’Ente potrà, in attesa della formalizzazione del rendiconto, fare riferimento allo schema di rendiconto dell’anno precedente predisposto dagli uffici.

Per il calcolo dei resti delle facoltà assunzionali non utilizzate occorrerà considerare il triennio antecedente al 2018 (2015-2016-2017).

Come ribadito dalla Sezione Autonomie con la deliberazione n. 25/2017, i resti delle facoltà assunzionali che vanno ad aggiungersi alla capacità assunzionale c.d. “di competenza” devono essere conservati nella misura con cui sono stati quantificati nel periodo in cui è stata determinata la capacità non utilizzata, sulla base delle percentuali del turn over allora vigenti.

Leggi la deliberazione
CC Sez. Controllo Umbria del. n. 66-18

 


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