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Revisore legale: non può effettuare direttamente gli adempimenti fiscali dell’ente


E’ illegittimo prevedere, a carico del revisore dei conti, il compito di provvedere alla redazione e trasmissione per via telematica dei modelli Iva e Irap.

Tale adempimento esula dai compiti propri del revisore dei conti, sia perché non previsto dall’articolo 239 del Tuel, recante la disciplina delle funzioni dell’organo di revisione, sia perché in contrasto con la funzione di vigilanza e di controllo super partes che la legge attribuisce al Collegio

dei Revisori, il quale andrebbe a svolgere attività che esso stesso ha il dovere di controllare.

Questo il principio espresso dal Tar Marche con la sentenza n. 186 del 16 marzo 2018.

Come evidenziato dai giudici amministrativi il revisore dei conti deve svolgere i suoi compiti di vigilanza e controllo in posizione di assoluta indipendenza ed imparzialità rispetto all’ente locale controllato e, dunque, non può essere chiamato a svolgere compiti gestionali demandati agli uffici dell’ente locale, pena l’inammissibile commistione tra attività di controllo e attività controllata.


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