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Provvedimenti volti alla regolazione della circolazione: competenza del dirigente


I provvedimenti con i quali si disciplina la circolazione sulla viabilità comunale, la modalità di accesso alla stessa ed i relativi orari, l’eventuale divieto per talune categorie di veicoli, i controlli e le sanzioni, ai sensi degli articoli 6 e 7 del Codice della Strada, assumono natura tipicamente gestoria ed esecutiva e quindi appartengono alla competenza dei dirigenti e non del Sindaco.

Questo il principio espresso dal Tar Lombardia con la sentenza n. 1012 del 13 aprile 2018.

Il combinato disposto degli artt. 5, 6 e 7 del Codice della Strada (D.lgs. 285/1992), assegnano al Sindaco il potere di regolamentare la circolazione dei veicoli nei centri abitati (art. 7) nonché fuori dai centri abitati per le strade comunali e le strade vicinali (art. 6).

Tali norme, risalenti al 1992, devono ritenersi superate a seguito della sopravvenuta disciplina legislativa dettata dal Testo unico degli enti locali (d.lgs. 267/2000), che ha profondamente mutato il riparto di competenza tra organi politici e apparato dirigenziale negli enti locali, attribuendo ai soli dirigenti comunali la competenza ad adottare gli atti e i provvedimenti che impegnino l’amministrazione verso l’esterno, ove non ricompresi “espressamente dalla legge o dallo statuto tra le funzioni di indirizzo e controllo politico amministrativo degli organi di governo dell’ente” ovvero nelle funzioni, all’evidenza qui non rilevanti, del segretario o del direttore generale (articolo 107).


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