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Appalti: il contenuto del certificato camerale ai fini della partecipazione alle gare


Il requisito della iscrizione alla CCIAA per attività coincidenti a quelle oggetto dell’appalto deve essere valutato con un approccio sostanzialistico.

A tal proposito non è necessario che vi sia una corrispondenza perfetta ed assoluta tra le risultanze descrittive della professionalità dell’impresa, come riportate nell’iscrizione alla camera di commercio, e tutte le prestazioni oggetto dell’affidamento pubblico.

Questo il principio espresso dall’Anac nel parere di precontenzioso n. 194 del 1° marzo 2018.

La funzione della certificazione camerale è quella di filtrare l’ingresso in gara dei soli concorrenti forniti di una professionalità coerente con le prestazioni oggetto dell’affidamento pubblico.

E’ dunque necessario che vi sia una congruenza contenutistica tra le risultanze descrittive della professionalità dell’impresa, come riportate nell’iscrizione alla Camera di commercio, e l’oggetto del contratto d’appalto e ciò in quanto l’oggetto sociale va inteso come la “misura” della capacità di agire della persona giuridica, la quale può validamente acquisire diritti ed assumere obblighi solo per le attività comprese nello stesso, come riportate nel certificato camerale.

Tale corrispondenza contenutistica, tuttavia, non deve tradursi in una perfetta ed assoluta sovrapponibilità, ma la stessa va appurata secondo un criterio di rispondenza alla finalità di verifica della idoneità professionale richiesta, e quindi in virtù di una considerazione globale e complessiva delle prestazioni dedotte in contratto (Cons. Stato, sent. n. 262/2018; Cons. Stato, sent. n. 5170/2017).


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