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Umbria, del. n. 59 – Invarianza finanziaria rimborso spese legali amministratori


Un Sindaco ha chiesto un parere in merito alla corretta interpretazione del principio dell’invarianza finanziaria imposto dall’articolo 86, comma 5, del Tuel TUEL, per il rimborso delle spese legali per gli amministratori dell’ente.

I magistrati contabili dell’Umbria, con la deliberazione n. 59/2018 pubblicata sul sito della Sezione regionale di controllo il 23 aprile, hanno ribadito che la giurisprudenza è ferma nel ritenere che gli Amministratori (a differenza dei dipendenti pubblici) non hanno un diritto alla tutela legale, con onore a carico dell’Ente amministrato (Cass. Civ. n. 5264/2015; Cass. Civ. n. 20193/2014; Cass. Sez. Lav. n. 25690/2011).

Da questo punto di vista, perciò, gli oneri assicurativi (ex art. 86, comma 5, primo periodo, Tuel) e/o di rimborso delle spese legali (ex art. 86, comma 5, secondo periodo, Tuel) a favore degli Amministratori degli enti locali non costituiscono “spese obbligatorie”.

La possibilità di sostenere simili oneri è stata normativamente condizionata al rispetto della c.d. “invarianza finanziaria”: la relativa spesa, cioè, deve avvenire “senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica”.

Secondo i giudici amministrativi, il vincolo della “invarianza” deve essere valutato in relazione alle “spese di funzionamento”, quale “aggregato più idoneo a fungere da parametro di riferimento”, in rapporto al “rendiconto relativo al precedente esercizio” (Corte dei conti, sez. Lombardia n. 452/2015 e n. 470/2015; Sez. Puglia n. 33/2016; Sez. Emilia Romagna n. 48/2016; Sez. Marche n. 74/2016; Sez. Calabria n. 35/2017).

Leggi la deliberazione
CC Sez. Controllo Umbria del. n. 59 -18


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