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Liguria, del. n. 84 – Procedura fallimentare che coinvolge la società pubblica


Un sindaco ha chiesto un parere in merito alle misure che l’ente può adottare nell’ambito di una procedura concorsuale relativa ad una società partecipata (società prima messa in liquidazione, e poi dichiarata fallita).

L’ente ha evidenziato che nel corso del tempo ha rilasciato garanzie in favore della società partecipata al fine di consentire la contrazione di mutui da parte dell’organismo partecipato.

I magistrati contabili della Liguria, con la deliberazione n. 84/2018 pubblicata sul sito della Sezione regionale di controllo il 24 aprile, hanno preliminarmente ricordato che l’ente socio non ha alcun obbligo di ripianare le perdite o assumere in via diretta i debiti del soggetto partecipato e che il soccorso finanziario deve ritenersi precluso nei confronti di società poste in stato di liquidazione o dichiarate fallite, le quali non possono assicurare alcuna prospettiva di una più efficiente prosecuzione dell’attività sociale di pertinenza.

Tuttavia, se l’ente ha rilasciato delle garanzie in favore della società partecipata, potrebbe essere chiamato, nell’ambito della procedura fallimentare, a rispondere dei debiti della società, quanto meno nei limiti delle somme garantite con fideiussione.

Nei limiti di tale perdita l’ente socio può indubbiamente intraprendere tutte le azioni che possano garantire una migliore realizzazione delle esigenze pubblicistiche quali, ad esempio, il recupero di beni al patrimonio dell’Ente.

In tal senso l’ente sarà libero di intraprendere tutte le azioni che riterrà necessarie, come l’adesione al concordato fallimentare e la stipula di una transazione (ove le norme lo consentano).

Leggi la deliberazione
CC Sez. Controllo Liguria del. n. 84-18


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