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Soggetto colpito da interdittiva antimafia: precluso anche il pagamento di crediti risarcitori


Il divieto, previsto dall’articolo 67, comma 1, lett. g), del c.d. Codice delle leggi antimafia (d.lgs. 6 settembre 2011 n. 159), per i soggetti sottoposti a interdittiva antimafia, di ottenere erogazioni da parte della P.A., preclude anche l’erogazione di somme di denaro a titolo risarcitorio.

Questo il principio espresso dall’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato, con la sentenza n. 3 del 6 aprile 2018.

Nel caso di specie un operatore economico aveva ottenuto, all’esito di un complesso contenzioso, una favorevole pronuncia risarcitoria per l’illegittima mancata aggiudicazione di un appalto.

Il comune, tuttavia, aveva eccepito l’impossibilità di corrispondere le somme al cui pagamento era stato condannato con la sentenza passata in giudicato, a causa dell’esistenza di una interdittiva antimafia a carico dell’operatore economico, conosciuta solo successivamente alla formazione del giudicato e taciuta dal soggetto stesso.

L’articolo 67 del d.lgs. 159/2011 impedisce alle pubbliche amministrazioni di trattare con soggetti colpiti da interdittiva, disponendo nei confronti di questi ultimi il divieto di ottenere (o meglio, l’incapacità a poter ottenere) “contributi, finanziamenti e mutui agevolati ed altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, concessi o erogati da parte dello Stato, di altri enti pubblici o delle Comunità Europee, per lo svolgimento di attività imprenditoriali”.

Come evidenziato dal Collegio, la finalità del legislatore è, in generale, quella di evitare ogni “esborso di matrice pubblicistica” in favore di imprese soggette ad infiltrazioni criminali.

Di conseguenza, tale disposizione non può che essere interpretata se non nel senso di riferirsi a qualunque tipo di esborso proveniente dalla P.A., quale che ne sia la fonte e la causa, per il tempo di durata degli effetti dell’interdittiva.


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