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Reperibilità agenti polizia locale esonerati dai servizi esterni: il parere dell’Aran


L’inserimento in un servizio di reperibilità di un agente di polizia locale che, a causa di patologie formalmente riconosciute, sia stato esonerato dallo svolgimento di servizi esterni, deve essere opportunamente valutato dall’ente.

In particolare è necessario preventivamente valutare che i contenuti e le modalità, sia geografiche (interno o esterno) che di durata temporale, delle attività richieste nell’ambito del periodo di reperibilità siano compatibili con i contenuti della patologia certificata.

Questo è il principio affermato dall’Aran con l’orientamento applicativo RAL_1969 del 9 aprile 2018.

Come evidenziato dall’Autorità, l’ente è tenuto a valutare se la patologia dichiarata dal dipendente e debitamente supportata da certificazione medica, sia effettivamente inconciliabile con un servizio di reperibilità, in considerazione della circostanza che lo stesso può comportare lo svolgimento di servizi esterni.

Ove emerga che le eventuali prestazioni lavorative si identifichino in servizi esterni e, quindi, non siano compatibili con i contenuti della patologia certificata, l’ente non dovrebbe inserire il lavoratore nel servizio di reperibilità.

Diversamente operando, l’amministrazione collocherebbe il lavoratore in reperibilità già sapendo che lo stesso non potrebbe rendere le prestazioni richieste, perché in contrasto con il suo stato di salute.


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