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Puglia, del. n. 55 – Personale assunto per far fronte all’emergenza terremoto


Un sindaco ha chiesto un parere in merito alla possibilità di escludere dalla quantificazione della spesa del personale per lavoro flessibile le spese del personale a tempo determinato utilizzato per far fronte all’emergenza terremoto, sempre a carico di finanziamenti specifici erogati da soggetti terzi e mai finanziate da risorse proprie comunali.

I magistrati contabili della Puglia, con la deliberazione 55/2018, pubblicata sul sito della sezione regionale di controllo il 16 aprile, hanno evidenziato che quando il legislatore ha ritenuto di escludere dall’alveo della spesa del personale i costi sostenuti per il personale assunto per far fronte ad emergenze conseguenti ad eventi sismici lo ha espressamente dichiarato, come avvenuto con l’art. 11, comma 4 ter, del d.l. 90/2014 per i comuni colpiti dal sisma del 20 e del 29 maggio 2012 ai quali non si applicano, a decorrere dall’anno 2013 e per tutto il predetto periodo dello stato di emergenza, le limitazioni imposte dall’articolo 9, comma 28, del d.l. 78/2010.

Inoltre, come evidenziato dai magistrati contabili, è possibile escludere dalla spesa del personale, in ragione della loro fonte di finanziamento, le spese totalmente a carico di finanziamenti comunitari o privati (Sezione Autonomie, del. n. 13/2015 e n. 11/2014).

Si segnala, infine, che la circolare Mef n. 9 del 17 febbraio 2006, nel fornire l’interpretazione delle componenti riconducibili all’aggregato della spesa del personale, esclude dalle voci di spesa solo le assunzioni totalmente a carico di finanziamenti comunitari.

Leggi la deliberazione
CC Sez. Controllo Puglia del. n. 55-18


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