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Il “turno spezzato” non dà diritto all’indennità di turno


Non può essere ricondotto nella nozione di turno, ai fini della corresponsione della relativa indennità, anche un cosiddetto turno “spezzato”, secondo il quale la prestazione lavorativa è resa secondo un orario che va dalle 8,00 alle 12,00 e poi dalle 13,00 alle 16,00.

Questo è quanto affermato dall’Aran con l’orientamento applicativo RAL_1968 del 9 aprile 2018.

Come ricordato dall’Autorità, sulla base dell’articolo 22 del CCNL del 14.9.2000, il regime del lavoro in turno, con il pagamento della relativa indennità, presuppone:

a)      l’esistenza di “strutture operative che prevedano un orario di servizio giornaliero, continuativo, di almeno 10 ore”, per tutti i giorni della settimana lavorativa (fermo restando l’obbligo del rispetto del giorno di riposo settimanale spettante al lavoratore) e per tutte le settimane del mese; la durata di almeno 10 ore si riferisce ovviamente all’orario di servizio della struttura presso la quale devono essere rese le prestazioni in turno.

b)      un orario di servizio di almeno 10 ore che deve essere continuativo, nel senso che esso richiede l’erogazione delle prestazioni per tutta la durata della fascia oraria interessata, senza alcuna interruzione qualunque sia la sua durata; infatti, lo scopo delle turnazioni è proprio quello di assicurare la continuità dell’erogazione del servizio in una determinata fascia oraria (di almeno 10 ore);

c)      l’effettiva rotazione ciclica dei lavoratori in ciascuna delle articolazioni orarie prestabilite sul medesimo posto di lavoro, in base alle esigenze organizzative dell’ente, per assicurare il rispetto dell’orario di servizio e quell’alternanza mattina – pomeriggio (eventualmente sera), ipotizzata dalla disciplina contrattuale.


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