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Cumulo delle indennità al personale di Polizia Locale


Al personale di polizia locale può essere corrisposta, in aggiunta all’indennità di vigilanza, l’indennità di rischio.

In materia di cumulo di trattamenti economici accessori, infatti, il principio generale è che il singolo lavoratore può, legittimamente, cumulare più compensi o indennità “accessorie”, solo purché questi siano correlati a condizioni e causali formalmente ed oggettivamente diverse, secondo le previsioni della contrattazione collettiva.

Questo quanto ribadito dall’Aran nell’orientamento applicativo RAL_1967 del 9 aprile 2018.

Come ribadito dall’Autorità l’indennità di vigilanza può essere riconosciuta esclusivamente al personale che, in possesso della qualifica di agente di pubblica sicurezza conferita dal Prefetto, eserciti in modo concreto le funzioni di polizia giudiziaria, di servizio di polizia stradale e delle funzioni ausiliarie di pubblica sicurezza (Dipartimento della Funzione pubblica, nota n. 698 del 2 febbraio 2001).

Assicurata la presenza di questi presupposti, questa indennità può cumularsi con un’ulteriore indennità di disagio o di rischio che, in base alle previsioni della contrattazione integrativa, prenda a base di riferimento condizioni legittimanti diverse dalla semplice circostanza che si tratti di personale della polizia locale e che lo stesso eserciti i particolari compiti previsti dalla legge n. 65/1986.

Infatti, il principio generale prevede che il singolo lavoratore possa legittimamente cumulare più compensi, solo purché questi siano correlati a condizioni e causali formalmente ed oggettivamente diverse, secondo le previsioni della contrattazione collettiva.


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