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Umbria, del. n. 44 – Rimborso spese legali


Un sindaco ha chiesto un parere in merito alla possibilità di procedere al rimborso delle spese legali sostenute dagli amministratori locali, assolti in un giudizio di responsabilità erariale, tramite riconoscimento di debito fuori bilancio, ai sensi dell’art. 194, comma 1, lettera a) del Tuel.

I magistrati contabili dell’Umbria, con la deliberazione 44/2018, pubblicata sul sito della sezione regionale di controllo il 10 aprile, hanno escluso che il rimborso delle spese legali agli amministratori assolti possa avvenire in base alla disposizione dell’art. 194, comma 1, lettera a) del TUEL, che si riferisce esclusivamente ai debiti derivanti da “sentenze esecutive”, rese in processi in cui il Comune è parte processuale.

Per contro, l’obbligo del Comune di rimborsare le spese legali ai propri amministratori, assolti in un giudizio di responsabilità erariale, scaturisce da sentenze rese in processi in cui il Comune stesso non è parte.

Nel caso del rimborso delle spese legali, deve essere seguito l’ordinario procedimento di spesa dell’ente: l’obbligazione giuridica si forma regolarmente, in base alle statuizioni della sentenza di assoluzione e si perfeziona con la richiesta di rimborso da parte dell’interessato. Ad essa, poi accede, l’impegno contabile, di cui al precitato art. 191 del Tuel.

Leggi la deliberazione
CC Sez. Controllo Umbria del. n. 44-18


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