Entra in area riservata:
Entra in area riservata:
 

Infungibilità negli acquisti in ambito sanitario: le indicazioni dell’Anac


L’Anac, con un comunicato pubblicato il 9 aprile 21018, ha fornito alcuni chiarimenti alle stazioni appaltanti sul tema dell’infungibilità negli acquisti in ambito sanitario.

L’Autorità ha evidenziato che l’infungibilità, che legittima l’adozione della procedura negoziata senza bando ex articolo 63 del d.lgs. 50/2016, in deroga al principio generale dell’evidenza pubblica, si configura laddove, per ragioni tecniche, di privativa industriale o di altra natura, non siano rinvenibili, sul mercato attuale, prodotti in grado di realizzare la funzione specifica attesa.

Tale valutazione rientra nella responsabilità della stazione appaltante, la quale, in sede di pianificazione, è tenuta ad effettuare una attenta e congrua verifica del fabbisogno e delle coerenti modalità di acquisizione.

Allo scopo, occorre verificare, in primo luogo, se i dispositivi o i prodotti medicali, con potenzialità o caratteristiche equivalenti ai fini del trattamento, possano o meno essere acquisitati da più aziende farmaceutiche, attraverso quindi una procedura comparativa che renda possibile, e al contempo necessario, l’esperimento di gare pubbliche.

L’infungibilità, del resto, descrive una condizione, logica prima che giuridica, che impedisce il ricorso alla competizione per mancanza di alternative praticabili in concreto.

A tutela dei soggetti preposti all’effettuazione delle procedure di acquisto è opportuno che le dichiarazioni acquisite dalle strutture proponenti, ovvero da quelle comunque coinvolte nel processo acquisitivo, evidenzino non solo l’indispensabilità di quel determinato farmaco, ma l’impossibilità, allo stato, di utilizzare altri farmaci, in quanto non disponibili sul mercato, non efficaci o non funzionali alle necessità terapeutiche.


Richiedi informazioni