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Puglia, del n. 42 – Progressioni verticali riservate al personale di ruolo: regole operative


Un sindaco ha chiesto un parere in merito alle progressioni tra aree riservate al personale di ruolo disciplinate dall’articolo 22, comma 15, del d.lgs. 75/2017, in particolare chiedendo se la percentuale del 20% debba essere riferita alle “teste” da assumere ovvero possa essere commisurata percentualmente alla spesa programmata per le assunzioni.

I magistrati contabili della Puglia, con la deliberazione n. 42/2018, pubblicata sul sito della sezione regionale di controllo il 4 aprile, hanno ricordato che l’articolo 22, comma 15, del d.lgs. 75/2017, ha reintrodotto, solo per il triennio 2018/2020, l’istituto giuridico e contrattuale delle “cd. progressioni verticali”, attraverso la previsione di concorsi interamente riservati al personale interno, così come previsto dalla previgente normativa (ante Riforma Brunetta), piuttosto che mediante riserva di posti in concorsi pubblici.

La norma indica la percentuale del 20% come limite massimo dei posti da coprire con procedure selettive riservate (interne).

Come evidenziato dai magistrati contabili, l’esplicito riferimento letterale della norma al “…numero di posti…” non lascia alcun dubbio in merito alla computabilità numerica dei dipendenti da considerare ai fini delle progressioni verticali, indipendentemente dall’entità (percentuale) della spesa sulla quale tali “nuove assunzioni” possono incidere.

Leggi la deliberazione
CC Sez. Controllo Puglia del. n. 42-18


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