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Gara riservata alle cooperative sociali di tipo B: applicabile il principio di rotazione


La stazione appaltante che si autovincola alla conduzione della gara, preordinata alla selezione della cooperativa di tipo B con cui stipulare una convenzione ai sensi del comma 1 dell’art. 5 della legge 381/91, secondo le ordinarie regole di cui all’articolo 36 del codice dei contratti, è tenuta a rispettare il principio di rotazione.

Questo il principio espresso dal Tar Lombardia, Brescia, con la sentenza n. 354 del 26 marzo 2018.

Nel caso di specie il Comune aveva scelto di provvedere alla gestione esternalizzata del servizio di pulizia dei locali comunali avvalendosi di cooperative sociali.

L’articolo 5, comma 1, della legge 381/91 prevede la possibilità per gli enti pubblici, anche in deroga alla disciplina in materia di contratti della Pubblica Amministrazione, di stipulare convenzioni con cooperative sociali per la fornitura di beni e servizi diversi da quelli socio-sanitari ed educativi il cui importo stimato, al netto dell’I.V.A., sia inferiore agli importi stabiliti dalle direttive comunitarie in materia di appalti pubblici purché tali convenzioni siano finalizzate a creare opportunità di lavoro per le persone svantaggiate.

Tale disposizione, pur ammettendo la possibilità di stipulare convenzioni in deroga alla ordinaria disciplina in materia di contratti della pubblica amministrazione, all’ultimo comma dell’art. 5, espressamente recita “Le convenzioni di cui al presente comma sono stipulate previo svolgimento di procedure di selezione idonee ad assicurare il rispetto dei princìpi di trasparenza, di non discriminazione e di efficienza”.

La stazione appaltante, dunque, aveva optato per condurre la gara ai sensi dell’articolo 36, comma 2 del d.lgs. 50/2016, pubblicando prima un avviso riservato alle sole cooperative e, successivamente, invitando tutte le cooperative che avevano manifestato interesse per l’affidamento (tra cui la cooperativa uscente).

I giudici amministrativi, dopo aver affermato l’applicabilità del principio di rotazione anche nelle procedure finalizzate a selezionare una cooperativa sociale per la stipula di una convenzione strumentale ad una prestazione di servizi, hanno annullato la procedura in considerazione del fatto che l’ente non aveva motivato l’invito del gestore uscente.

In conformità all’orientamento palesato dall’Anac nelle linee guida n. 4 e ricavabile dai più recenti arresti giurisprudenziali, negli appalti “sotto soglia” il principio della rotazione, normativamente prescritto anche per gli inviti e non solo per gli affidamenti, impone alla stazione appaltante la seguente alternativa: o non invitare il gestore uscente o, in caso contrario, motivare puntualmente le ragioni per le quali si ritiene di non poter prescindere dall’invito (Tar Toscana, sentenza n. 17/2018).

Tale motivazione deve sussistere ed essere esplicitata sin dalla fase degli inviti e delle ammissioni, non potendo essere in alcun modo integrata, in via postuma, all’atto della aggiudicazione (Cons. Stato, sent. n. 4125/2017).

Si segnala il nostro seminario di studi “Appalti sotto soglia: la corretta gestione della procedura di gara” in programma a Firenze il 18 maggio 2018


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