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Rimodulazione/riformulazione del Piano di riequilibrio finanziario pluriennale già presentato


Le Sezioni riunite in sede di controllo, con la delibera n. 2/2018, hanno adottato una pronuncia di orientamento in relazione all’esatta individuazione delle situazioni che legittimano gli Enti locali ad avvalersi della possibilità di rimodulare/riformulare il Piano di riequilibrio finanziario pluriennale già presentato ai sensi dell’art. 243-bis del Tuel.

L’istituto del riequilibrio finanziario pluriennale costituisce una fattispecie del tutto eccezionale e straordinaria, rappresentando un “tertium genus” che si aggiunge alle fattispecie di cui agli articoli 242 (Enti in condizioni strutturalmente deficitarie) e 244 del Tuel (Enti in stato di dissesto) e privilegia l’affidamento agli organi ordinari dell’Ente della gestione delle iniziative di risanamento.

L’istituto si connota per un sistema di norme sostanziali, procedurali e processuali che, attraverso reciproche interconnessioni mirano, da un lato a supportare gli enti locali impossibilitati a riequilibrare i propri bilanci attraverso le procedure ordinarie, offrendo una alternativa alla dichiarazione di dissesto, dall’altro a assicurare le dovute garanzie, tanto nella fase procedurale, quanto nella fase attuativa.

Ai fini del ricorso alla procedura di riequilibrio finanziario pluriennale attraverso la predisposizione del piano è necessario che sussistano i presupposti di legge declinati dall’art. 243-bis del Tuel, da ultimo modificato dalla legge di bilancio 2018 (legge 205/2017, art. 1, commi 848, 849, 888 e 889), che dispone anche del contenuto essenziale del piano medesimo.

Il PRFP deve superare il vaglio degli organi di controllo: Commissione per la finanza e gli organici degli enti locali operante presso il Ministero dell’interno, Sezione regionale di controllo territorialmente competente.

La delibera di approvazione o di diniego del piano emessa da queste ultime, può essere impugnata entro 30 giorni, nelle forme del giudizio ad istanza di parte, innanzi alle Sezioni riunite della Corte dei conti in sede giurisdizionale in speciale composizione che si pronunciano, nell’esercizio della propria giurisdizione esclusiva in tema di contabilità pubblica, ai sensi dell’articolo 103, secondo comma, della Costituzione, entro 30 giorni dal deposito del ricorso.

Fino alla scadenza del termine per impugnare e, nel caso di presentazione del ricorso, sino alla relativa decisione, le procedure esecutive intraprese nei confronti dell’ente sono sospese (art. 243-quater, Tuel).

Le Sezioni riunite hanno, in particolare, definito la situazione dei Piani non approvati dalla competente Sezione regionale di controllo, la cui deliberazione è dall’Ente impugnata innanzi alle Sezioni riunite in speciale composizione, precisando che prima della decisione giudiziale (sia di rito che di merito) la tempestiva presentazione di un “nuovo” Piano riformulato-rimodulato da parte dell’Ente non può ritenersi preclusa.

Detta preclusione, hanno precisato le Sezioni riunite, può operare solo a decorrere dalla decisione giudiziale che conclude definitivamente la vicenda e consente di riattivare tutte le procedure sospese in pendenza del giudizio.

Leggi la deliberazione
Sezione riunite del. n. 2_2018


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