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Liguria del. n. 61 – Comando: limite temporale


Un sindaco ha chiesto un parere in merito alla possibilità di prorogare oltre la durata dei tre anni, ove ricorrano motivazioni comprovabili, l’utilizzo temporaneo di un dipendente in comando.

I magistrati contabili della Liguria, con la deliberazione n. 61/2018, pubblicata sul sito della sezione regionale di controllo il 4 aprile, hanno evidenziato che per gli enti territoriali (fra cui, in primo luogo, regioni ed enti locali), la possibilità di utilizzare temporaneamente un dipendente in organico presso altra pubblica amministrazione trova fonte normativa nel solo articolo 30, comma 2-sexies, del d.lgs. 165/2001.

Nessuna disposizione specifica, infatti, è prevista nell’ipotesi di accordo sul CCNL del comparto “Funzioni locali”, per il triennio 2016-2018 (a differenza del nuovo CCNL del comparto “Funzioni centrali”, per il triennio 2016-2018, sottoscritto il 12 febbraio 2018, che all’articolo 51 stabilisce che “l’assegnazione temporanea cessa al termine previsto e non può superare la durata di 12 mesi, rinnovabili”).

A norma dell’articolo 30, comma 2-sexies, del d.lgs. 165/2001, “Le pubbliche amministrazioni, per motivate esigenze organizzative, risultanti dai documenti di programmazione previsti all’articolo 6, possono utilizzare in assegnazione temporanea, con le modalità previste dai rispettivi ordinamenti, personale di altre amministrazioni per un periodo non superiore a tre anni, fermo restando quanto già previsto da norme speciali sulla materia, nonché il regime di spesa eventualmente previsto da tali norme e dal presente decreto”.

Il Dipartimento della funziona pubblica, nel parere n.  26908 del 14 ottobre 2014, ha ritenuto possibile procedere al rinnovo, alla scadenza del termine, anche successivamente al triennio, salva la necessità di effettuare una nuova valutazione del fabbisogno professionale da parte dell’amministrazione di destinazione e delle esigenze organizzative di quella di appartenenza.

Come evidenziato dai magistrati contabili tali esigenze, valorizzate nel parere della Presidenza del Consiglio dei Ministri, non possono consentire una proroga sine die del personale comandato oltre il prescritto termine triennale (né, tantomeno, un rinnovo), ma solo un breve differimento, ancorato a precise, motivate e documentate esigenze provvisorie.

Inoltre, la situazione di necessità non deve essere causata da comportamento colpevole della medesima amministrazione, che deve attivare per tempo le procedure di selezione concorsuale, o di mobilità, per procedere ad assunzioni.

Leggi la deliberazione
CC Sez. Controllo Liguria del. n. 61-18


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