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Liguria, del. n. 43 – Controllo revisione partecipate dell’Autorità di sistema portuale: competenza


I magistrati contabili della Liguria, con la deliberazione n. 43/2018, pubblicata sul sito della sezione regionale di controllo in data 29 marzo, hanno rimesso al Presidente della Corte dei conti la questione di competenza diretta a individuare la sezione della Corte dei Conti competente al controllo degli atti e dei processi di revisione straordinaria e periodica delle partecipazioni societarie detenute dalle Autorità di sistema portuale.

L’art. 24 del d.lgs. 175/2016 ha imposto alle amministrazioni pubbliche elencate nell’art. 1, comma 2, del d.lgs. 165/2001, nonché ai loro consorzi ed associazioni ed alle autorità di sistema portuale (art. 2, comma 1, lett. a), TUSP), l’obbligo di effettuare, entro il 30 settembre 2017, una revisione straordinaria delle partecipazioni societarie detenute, direttamente o indirettamente, finalizzata alla loro razionalizzazione.

Il provvedimento di ricognizione, ai sensi del comma 3 dell’articolo 24, deve essere inviato alla competente sezione della Corte dei conti per un controllo successivo di legittimità.

L’operazione, di natura straordinaria, costituisce la base di una revisione periodica delle partecipazioni pubbliche, da effettuarsi annualmente, “entro il 31 dicembre di ogni anno”, ai sensi dell’articolo 20 del d.lgs. 175/2016.

Di conseguenza, in base alla (invero non chiarissima) tempistica delineata, il (primo) piano di razionalizzazione periodica dovrebbe essere approvato entro il 31 dicembre 2018, con riferimento alle partecipazioni societarie detenute al 31 dicembre 2017.

I provvedimenti annuali di ricognizione ed eventuale razionalizzazione vanno trasmessi, fra gli altri, alla competente sezione della Corte dei conti.

Leggi la deliberazione
CC Sez. Controllo Liguria del. n. 43-18


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