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Emilia, del. n. 74 – Spese di gara a carico dell’appaltatore: illegittimità


Un sindaco ha chiesto un parere in merito alla possibilità di non includere l’incentivo per funzioni tecniche nel tetto del fondo per la contrattazione decentrata, in quanto la relativa spesa, inclusi i costi per l’espletamento della gara, sono stati posti a carico dell’aggiudicatario del servizio e, dunque, non graverebbe sul bilancio dell’ente.

I magistrati contabili dell’Emilia, con la deliberazione n. 74/2018, pubblicata sul sito della sezione regionale di controllo in data 29 marzo, hanno dichiarato inammissibile il quesito sollevando dubbi sulla liceità di previsioni e procedure che pongono a carico dell’aggiudicatario la copertura degli incentivi e, più in generale, la più ampia categoria delle spese di gara

Come evidenziato anche dall’Anac, la richiesta di rimborso delle spese di gara da parte dell’aggiudicatario presenta profili di illegittimità, in quanto l’attività di progettazione svolta dall’ufficio tecnico del comune è un compito istituzionale dello stesso, e come tale non è lecito chiedere per essa alcun rimborso (Anac, deliberazione n. 49 del 17 giugno 2015; parere ANAC n. AG/21/13 del 18 luglio 2013 e parere ANAC n. 138221 del 22 settembre 2016).

Leggi la deliberazione
CC Sez. Controllo Emilia del. n. 74-18


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