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Appalti: la riparametrazione dei punteggi dell’offerta tecnica deve essere prevista nel bando


Per le gare da aggiudicare con il criterio dell’offerta più vantaggiosa nessuna norma di carattere generale impone alle stazioni appaltanti di attribuire alla migliore offerta tecnica in gara il punteggio massimo previsto dalla lex specialis mediante il criterio della c.d. doppia riparametrazione, la quale deve essere espressamente prevista dalla legge di gara.

Questo il principio espresso dal Consiglio di Stato con la sentenza n. 1845 del 23 marzo 2018, con la quale è stato ribadito l’orientamento giurisprudenziale secondo cui la parametrazione dei punteggi può essere effettuata solo se (e nei limiti in cui sia) prevista dal bando (Tar Toscana, sent. n. 689/2017; Consiglio di Stato, sent. n. 266/2017).

La riparametrazione attiene a una scelta discrezionale della stazionale appaltante e, per essere legittimamente adottata, come criterio di computo del punteggio, dev’essere espressamente e chiaramente prevista nel bando, onde evitare che l’esito della gara possa essere influenzato da scelte della commissione che potrebbero “sconfinare nell’arbitrio” e che, comunque, potrebbero influenzare in modo decisivo il risultato finale.

Nella medesima direttrice si colloca peraltro l’Anac nelle Linee guida Anac n. 2 recanti “Offerta economicamente più vantaggiosa”, dove è stata previsto la mera facoltà per la stazione appaltante di procedere alla riparametrazione dei punteggi, a condizione che la stessa sia prevista nel bando di gara, in dichiarata continuità con la giurisprudenza prevalente.


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