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Toscana, del. n. 19 – Acquisti tramite Consip o Mepa: erogabile l’incentivo per funzioni tecniche?


Un sindaco ha posto una serie di quesiti in merito agli oneri derivanti dall’erogazione degli incentivi per funzioni tecniche, ex articolo 113 del d.lgs. 50/2016.

I magistrati contabili della Toscana, con la deliberazione n. 19/2018 pubblicata sul sito della sezione regionale di controllo il 27 marzo, hanno ricordato che la Sezione regionale di controllo per la Puglia, con deliberazione n. 9/2018 e la Sezione regionale di controllo per la Lombardia, con deliberazione n. 40/2018, hanno sollevato apposita questione di massima inerente la natura giuridica degli incentivi ex articolo 113 del. d.lgs. 50/2016, ai fini della loro eventuale esclusione dalla spesa del personale e del trattamento accessorio, alla luce della novella legislativa recata dall’articolo 1, comma 526, della legge 205/2017, che ha introdotto il comma 5 bis all’art. 113 del Codice dei contratti pubblici, ovvero le concrete modalità contabili da seguire in caso di sottoposizione degli incentivi anzidetti al limite complessivo del trattamento economico.

Di conseguenza, è necessario attendere l’esito della decisione assunta dalla Sezione delle Autonomie, la cui trattazione risulta già fissata.

Con riferimento, invece, alle altre questioni poste, i magistrati contabili hanno chiarito che, nel caso di acquisti di beni e servizi mediante strumenti di e-procurement (quali convenzioni Consip, MEPA ecc.) spetta all’ente valutare, caso per caso, l’effettiva ricorrenza dei presupposti ai fini della erogazione degli incentivi, tra cui lo svolgimento di una gara o, comunque, di una procedura comparativa (Sez. Lombardia, del. n. 185/2017; Sez. Toscana, del. n. 186/2017).

I magistrati toscani, dopo aver ribadito che la singola amministrazione non può procedere al riparto degli incentivi fintanto che non abbia provveduto all’adozione del regolamento prescritto dall’articolo 113 del d.lgs. 50/2016, hanno comunque condiviso l’orientamento espresso dalla sezione Lombardia con il parere n. 305/2017 secondo cui l’amministrazione può comunque procedere, sulla base di una scelta discrezionale e prudenziale, all’accantonamento delle somme da destinare al fondo, ovviamente entro i limiti di legge del 2%.

In altri termini, l’adozione del regolamento è atto preliminare e necessario per corrispondere e calcolare l’incentivo, ma l’amministrazione può accantonare le somme previste dalla legge senza tuttavia ripartirle o erogarle.

Infatti, mentre la pregressa disciplina stabiliva che fosse il regolamento a determinare la percentuale effettiva da destinare al fondo (art. 92 comma 5 D. Lgs. n. 163/2006: “La percentuale effettiva, nel limite massimo del due per cento, è stabilita dal regolamento in rapporto all’entità e alla complessità dell’opera da realizzare”), ora, invece, l’articolo 113 del d.lgs. 50/2016 nulla dispone in merito ed individua quale contenuto del regolamento le sole modalità ed i criteri di ripartizione del fondo, come fissati in sede di contrattazione.

Ne consegue che la singola amministrazione ha facoltà di determinare la percentuale da destinare al fondo, ovviamente entro i limiti di legge del 2%.

Tale decisione potrebbe essere presa nell’ottica di prevenire possibili contenziosi che potrebbero essere instaurati dal personale avente astrattamente diritto agli incentivi e che potrebbe risultare ingiustamente penalizzato a causa dell’inerzia dell’ente nella tempestiva emanazione del prescritto regolamento.

Resta inteso, anche in ragione del chiaro dato normativo, che è preclusa per l’ente la possibilità di liquidare gli incentivi non previsti nei quadri economici dei singoli appalti.

Leggi la deliberazione
CC Sez. Controllo Toscana del. n. 19 -18


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