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Sicilia, del. n. 68 – Revisori dei conti: compenso e rimborsi spese


Un sindaco ha chiesto un parere in merito ai criteri da impiegare per il riconoscimento del trattamento economico ai componenti dell’organo di revisione dell’ente.

L’ente ha chiesto, in particolare, se il compenso erogato alla data del 30 aprile 2010 rappresenti un limite insuperabile per l’eventuale riconoscimento delle maggiorazioni previste dall’articolo 1, lettera a) e b), del decreto ministeriale 20 maggio 2005.

I magistrati contabili della Sicilia, con la deliberazione n. 68/2018 pubblicata sul sito della sezione regionale di controllo il 27 marzo, hanno evidenziato che l’articolo 6, comma 3, del d.l. 78/2010 cristallizza il parametro di riferimento per l’attuazione della misura di contenimento della spesa valutando il compenso risultante alla data del 30 aprile 2010.

Di conseguenza, le eventuali maggiorazioni previste dall’articolo 1, comma 1, lettere a) e b), del decreto ministeriale 20 maggio 2005 potrebbero avere rilevanza per commisurare il compenso da riconoscere ai componenti dell’organo di revisione all’esclusiva condizione che i presupposti per l’attribuzione delle predette maggiorazioni si fossero concretizzati in un momento antecedente e che quindi le stesse potessero risultare oggetto del computo per la determinazione complessiva del compenso da attribuire già alla data del 30 aprile 2010 di tal guisa che il limite normativo della riduzione del 10% potesse essere individuato anche considerando queste ulteriori voci o utilità riconosciute.

Relativamente alla determinazione dell’ammontare del rimborso spese da riconoscere ai revisori, l’articolo 3 del decreto ministeriale 20 maggio 2005 prevede che “ai componenti dell’organo di revisione economico finanziaria dell’ente aventi la propria residenza al di fuori del comune ove ha sede l’ente, spetta il rimborso delle spese di viaggio, effettivamente sostenute per la presenza necessaria o richiesta presso la sede dell’ente per lo svolgimento delle proprie funzioni. Le modalità di calcolo dei rimborsi, se non determinata dal regolamento di contabilità, sono fissate nella deliberazione di nomina o in apposita convenzione regolante lo svolgimento delle attività dell’organo di revisione. Ai componenti dell’organo di revisione spetta, ove ciò si renda necessario in ragione dell’incarico svolto, il rimborso delle spese effettivamente sostenute per il vitto e l’alloggio nella misura determinata per i componenti dell’organo esecutivo dell’ente.”

L’ente, inoltre, dovrà conformarsi a quanto espressamente previsto dall’articolo 241, comma 6 bis, del Tuel (come introdotto dall’articolo 19, comma 1 bis, della legge n. 89/2014) secondo cui “l’importo annuo del rimborso delle spese di viaggio e per vitto e alloggio, ove dovuto, ai componenti dell’organo di revisione non può essere superiore al 50 per cento del compenso annuo attribuito ai componenti stessi, al netto degli oneri fiscali e contributivi”.

Leggi la deliberazione
CC Sez. Controllo Sicilia del. n. 68 -18


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