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Gare: possibile prescrivere il sopralluogo congiunto se necessario per la formulazione dell’offerta


La stazione appaltante ha la facoltà di prescrivere, a pena di esclusione, un “sopralluogo congiunto” sul sito interessato dai lavori o dai servizi da eseguire, qualora la visita dei luoghi (inaccessibili ai non autorizzati) sia necessaria ai fini della formulazione di una offerta seria e attendibile.

Questo il principio espresso dal Tar Parma con la sentenza n. 69 del 5 marzo 2018, con la quale è stato ribadito che, nonostante l’assenza di disposizioni specifiche, il d.lgs. 50/2016 non ha espunto in assoluto dall’ordinamento di settore ogni possibilità per le stazioni appaltanti di prevedere l’esecuzione di un sopralluogo, tanto con riguardo ai lavori, quanto con riguardo ai servizi.

La previsione di un tale adempimento, qualora risulti coerente con la natura dell’intervento appaltato, non determina alcun illegittimo aggravio del procedimento, risolvendosi in una prescrizione posta a presidio della serietà e attendibilità delle offerte formulate (Tar Lazio, Roma, sent. n. 4480/2017; Tar Basilicata, sent. n. 439/2017; Tar Puglia, Bari, sent. n. 148/2016).

Come evidenziato dai magistrati contabili, il “sopralluogo congiunto” alla presenza di tecnici comunali, da documentarsi mediante attestazione dell’amministrazione, non può essere autocertificato dal concorrente, soprattutto nel caso in cui non sia possibile prendere in via autonoma visione dei luoghi, stante l’inaccessibilità degli stessi ai non autorizzati.


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