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Pagamenti della P.A: dal 1° marzo 2018 obbligo di controllo sopra i 5.000 euro


La Ragioneria Generale dello Stato, con la circolare n. 13 del 21 marzo 2018, ha fornito alcuni chiarimenti in materia di pagamenti da parte della Pubblica Amministrazione, alla luce delle modifiche normative introdotte dall’articolo 1, commi da 986 a 989, della legge 205/2017 (legge di stabilità 2018).

In virtù delle suddette modifiche, a decorrere dal 1° marzo 2018, le amministrazioni pubbliche (e le società interamente partecipate dalle stesse) prima di effettuare, a qualunque titolo, un pagamento superiore a 5.000 euro (e non più 10.000 euro come in passato), hanno il dovere di verificare se il beneficiario del pagamento sia inadempiente all’obbligo di versamento derivante dalla notifica di una o più cartelle di pagamento per un ammontare complessivo pari almeno a tale importo.

Inoltre, la sospensione del pagamento al beneficiario, nel caso risultasse inadempiente all’obbligo di versamento, è stato esteso da trenta a sessanta giorni.

La circolare, oltre a dar conto dell’aggiornamento del quadro normativo di settore, approfondisce l’analisi dell’ambito soggettivo “attivo” di riferimento, cioè degli enti e delle società tenuti ad ottemperare agli obblighi di verifica, ed esamina una serie di profili critici della disciplina afferenti, ad esempio, alla scissione dei pagamenti, all’inadempienza contributiva, alla cessione del credito, ecc., onde offrire in merito soluzioni interpretative.

In ordine all’ambito soggettivo “attivo”, la circolare chiarisce che oltre alle pubbliche amministrazioni di cui all’articolo 1, comma 2, del d.lgs. 165/2001, sono tenute ad ottemperare agli obblighi di verifica le società a totale partecipazione pubblica diretta, gli enti pubblici economici e non economici (comprese le aziende speciali, anche consortili, e le altre aziende pubbliche), escluse soltanto le fondazioni e le associazioni fondate e costituite da soggetti pubblici, pure se presenti nell’elenco ISTAT.

La circolare, inoltre, specifica che ai fini dell’individuazione della soglia dei cinquemila euro, le amministrazioni soggette al regime della scissione dei pagamenti, non dovranno considerare l’IVA, ma dovranno tener conto soltanto di quanto effettivamente spettante in via diretta al proprio fornitore, cioè dell’importo al netto dell’IVA.

 


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