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Personale transitato per mobilità a tempo parziale: ha diritto a tornare a tempo pieno


Il dipendente assunto originariamente con contratto di lavoro a tempo pieno ed indeterminato, transitato per effetto di un processo di mobilità, ai sensi dell’articolo 30 del d.lgs. 165/2001, presso altro comune, dove presta servizio a tempo parziale, in forza di un contratto stipulato all’atto del trasferimento, ha diritto a ritornare a tempo pieno.

Questo il chiarimento fornito dall’Aran nell’orientamento applicativo RAL_1962 del 21 marzo 2018.

A norma dell’articolo 4, comma 14, del CCNL del 14.9.2000, il lavoratore che abbia trasformato in precedenza il suo rapporto da tempo pieno a tempo parziale, può sempre tornare a tempo pieno alla scadenza del biennio ed anche in soprannumero, o anche prima in presenza del presupposto della disponibilità del posto in organico.

Tale disciplina trova applicazione anche nel caso in cui il lavoratore abbia trasformato il suo rapporto da tempo pieno a tempo parziale presso un nuovo ente, a seguito di un processo di mobilità volontaria dello stesso.


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