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Personale: fruizione dei riposi compensativi delle ore di lavoro straordinario


La disciplina contrattuale non prevede un termine o una scadenza precisi per la fruizione dei riposi compensativi corrispondenti alle ore di lavoro straordinario prestate dal dipendente e da questi richiesti in alternativa al pagamento del relativo compenso.

L’ente, eventualmente, potrebbe stabilire un termine temporale per la fruizione dei riposi compensativi nel proprio regolamento aziendale (adottato con i poteri del privato datore di lavoro, ai sensi dell’articolo 5, comma 2, del d.lgs. 165/2001).

Questo il chiarimento fornito dall’Aran nell’orientamento applicativo RAL_1964 del 21 marzo 2018.

L’articolo 38, comma 7, del CCNL del 14.9.2000, prevede espressamente che su richiesta del dipendente, le prestazioni di lavoro straordinario debitamente autorizzate possano dare luogo a riposo compensativo, da fruire compatibilmente con le esigenze organizzative e di servizio.

L’opzione tra le due forme di remunerazione è subordinata ad una esplicita richiesta avanzata dal lavoratore (il riposo compensativo non può essere imposto d’autorità dal dirigente) e, in ogni caso, la fruizione del riposo compensativo dovrà comunque essere compatibile con le esigenze organizzative e di servizio.

Come evidenziato dall’Aran, la disciplina contrattuale non prevede un limite temporale predefinito, entro il quale è consentito la fruizione del riposo compensativo per le prestazioni di lavoro straordinario effettuate.

Per dare certezza ai comportamenti e per evitare conflitti interni, ogni ente potrebbe stabilire, attraverso un proprio regolamento aziendale, di stampo privatistico, un termine certo (ad esempio un mese dalla prestazione di lavoro straordinario) entro il quale deve essere comunque operato il recupero (Aran, orientamento applicativo RAL_1402 del 2012).

In materia devono essere, comunque, rispettate le seguenti regole:

a)      le prestazioni di cui si chiede il riposo compensativo devono essere state debitamente autorizzate dal dirigente responsabile, nei limiti quantitativi consentiti dalle risorse assegnate; il dipendente non può richiedere il recupero delle ore spontaneamente rese senza il preventivo consenso del dirigente;

b)      il periodo di recupero compensativo deve essere computato ad ore lavorative, corrispondenti alle ore di straordinario prestate;

c)      le ore cumulate possono dar luogo anche ad un riposo compensativo pari ad una o più intere giornate lavorative, purché sia rispettato il conteggio delle ore;

d)     la fruizione del riposo compensativo deve essere compatibile con le esigenze organizzative e di servizio; a tal fine sono necessarie una tempestiva richiesta al competente dirigente (o al responsabile del servizio) e il consenso preventivo di quest’ultimo sul periodo prescelto dal lavoratore o su altro eventualmente indicato, in via alternativa, dal dirigente;

e)      il riposo compensativo non dà comunque titolo a percepire la maggiorazione percentuale del valore del lavoro ordinario;

f)       l’utilizzazione della disciplina sul riposo compensativo deve essere intesa come alternativa a quella sulla banca delle ore.


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