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Veneto, del. n. 82 – Rimborsabilità delle spese legali per gli amministratori e i dipendenti


Un sindaco ha chiesto un parere in merito alla corretta applicazione dell’art. 28 del CCNL 14 settembre 2000 secondo cui l’ente può assumere a proprio carico, a condizione che non sussista conflitto di interessi, ogni onere di difesa sin dall’apertura del procedimento, facendo assistere il dipendente da un legale di comune gradimento.

In caso di sentenza di condanna per fatti commessi con dolo o colpa grave, l’ente ripeterà dal dipendente tutti gli oneri sostenuti per la sua difesa in ogni stato e grado.

Tale disposizione, tuttavia, nulla statuisce in merito alla sentenza declaratoria di estinzione del reato per intervenuta prescrizione.

L’ente, pertanto, ha chiesto se tale sentenza sia assimilabile o meno ad una sentenza di assoluzione.

I magistrati contabili del Veneto con la deliberazione 82/2018, pubblicata sul sito della sezione regionale di controllo il 13 marzo, hanno dichiarato inammissibile il quesito posto in quanto riferito a questione estranea alla materia di contabilità pubblica.

Come evidenziato dai magistrati contabili gli enti locali possono assicurare i propri amministratori e dipendenti contro i rischi conseguenti all’espletamento del loro mandato e del loro incarico.

La rimborsabilità delle spese legali per gli amministratori e i dipendenti degli enti locali costituisce principio fondamentale dell’ordinamento, secondo il quale chi agisce per conto di altri, in quanto legittimamente investito del compito di realizzare interessi estranei alla sfera personale, non deve sopportare gli effetti svantaggiosi del proprio operato, ma deve essere tenuto indenne dalle conseguenze economiche subite per l’esecuzione dell’incarico ricevuto.

Il rimborso delle spese legali è ammissibile entro il limite massimo dei parametri stabiliti dal decreto di cui all’articolo 13, comma 6, della legge 31 dicembre 2012 n. 247, nel caso di conclusione del procedimento con sentenza di assoluzione o con l’emanazione di un provvedimento di archiviazione, in presenza dei seguenti requisiti:

  • assenza di conflitto di interessi con l’ente amministrato;
  • presenza di nesso causale tra funzioni esercitate e fatti giuridicamente rilevanti;
  • assenza di dolo o colpa grave.

Leggi la deliberazione
CC Sez. Controllo Veneto del. n. 82 -18


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