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Mancata indicazione dei costi della manodopera nell’offerta economica: niente soccorso


I costi della manodopera sono una componente essenziale dell’offerta economica non integrabile successivamente attraverso il soccorso istruttorio.

Trattandosi di un obbligo discendente direttamente dalla legge è irrilevante la circostanza che la lex specialis di gara non abbia previsto specificatamente tale adempimento.

Questo il principio espresso dal Tar Lazio con la sentenza n. 86 del 23 febbraio 2018.

L’articolo 95, comma 10, del d.lgs. 50/2016 obbliga l’operatore economico a indicare separatamente, all’atto dell’offerta per partecipare a una procedura di affidamento di contratti pubblici, i propri costi della manodopera.

L’essenzialità della indicazione di tale elemento nell’offerta economica è spiegata dalla stessa norma con la necessità di consentire alla stazione appaltante di procedere, prima dell’aggiudicazione, alla verifica del rispetto dei minimi salariali retributivi.

Pertanto, secondo i giudici amministrativi, è irrilevante il fatto che il bando e il disciplinare di gara non richiedano, neanche nel modello allegato per l’offerta economica, l’indicazione di tali costi distinta rispetto al prezzo offerto.

Tale omissione non può che comportare l’esclusione dalla gara essendo inapplicabile il cd. soccorso istruttorio ex articolo 83, comma 9, del d.lgs. 50/2016, espressamente escluso per le carenze dell’offerta tecnica ed economica (in tal senso Tar Campania, ordinanza n. 1904/2017)

Tale conclusione, si evidenzia, si inserisce nell’ambito di un intenso dibattito che continua a dividere la giurisprudenza amministrativa.

Relativamente all’indicazione degli oneri di sicurezza aziendali e, a seguito del decreto correttivo al Codice, anche dei costi della manodopera, le interpretazioni della giurisprudenza non sono univoche.

Il Tar Puglia, Lecce, nell’ordinanza n. 73 del 7 febbraio 2018 ha evidenziato come la sanzione espulsiva operi solo nel caso in cui il bando richieda la specifica e separata indicazione degli oneri di sicurezza interni e dei costi della manodopera, ammettendo dunque, in assenza di una tale previsione, il soccorso istruttorio.

Per completezza si ricorda che la questione relativa all’obbligo di indicazione degli oneri di sicurezza aziendale e conseguente esclusione in ipotesi di omissione da parte dell’operatore economico, è stata recentemente rimessa alla Corte di Giustizia Europea dal Tar Basilicata con l’ordinanza n. 525/2017.


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