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Concorsi: illegittima esclusione per mancata sottoscrizione del documento di identità


È illegittima l’esclusione dalla selezione pubblica della candidata che abbia allegato alla domanda di partecipazione, trasmessa a mezzo p.e.c, la copia del documento di identità non sottoscritta.

Tale principio è stato ribadito dal Tar Campania, Napoli, con la sentenza n. 1445 del 7 marzo 2018. Nel caso di specie, il bando di selezione prevedeva, a pena di esclusione, che la domanda di partecipazione alla selezione dovesse essere compilata e sottoscritta con allegazione della copia del documento di identità anch’esso sottoscritto.

L’amministrazione aveva disposto l’esclusione di una candidata che aveva trasmesso a mezzo p.e.c. la domanda, senza tuttavia sottoscrivere la copia del documento di identità allegato.

Come evidenziato dai giudici amministrativi, l’art. 65, comma 1, lett. c, del d.lgs. 82/2005,  prevedendo espressamente che le istanze e le dichiarazioni presentate per via telematica ( comprese le domande per la partecipazione a selezioni e concorsi come previsto dall’art. 38, comma 2, del d.p.r. 445/2000) sono valide se sono sottoscritte e presentate unitamente alla copia del documento di identità, impone espressamente la sola allegazione e non anche la sottoscrizione della copia del documento di identità dell’istante.

Inoltre, tale ulteriore onore appare irragionevole e sproporzionato anche alla luce di quanto chiarito dalla circolare n. 12/2010 del Dipartimento della Funzione Pubblica, secondo la quale l’inoltro tramite posta certificata non renderebbe neppure necessaria la sottoscrizione della domanda di partecipazione, essendo l’invio tramite la casella p.e.c. personale del candidato già sufficiente a rendere valida l’istanza, a considerare identificato l’autore di essa, a ritenere la stessa regolarmente sottoscritta (in tal senso, Tar Sicilia, sentenza n. 167/2018).

Secondo i giudici amministrativi, l’amministrazione avrebbe dovuto esercitare eventualmente il soccorso istruttorio ai fini della regolarizzazione dell’istanza presentata.


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