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Campania, del. n. 24 – Rimborso spese legali Componenti della Commissione Edilizia Comunale


Un sindaco ha chiesto un parere in merito al riconoscimento delle spese legali sostenute dai Componenti della Commissione Edilizia Comunale per la propria difesa in giudizio per fatti riconducibili all’attività istituzionale della CEC, risultando essi prosciolti con formula piena e non sussistendo conflitto di interesse con l’Ente.

I magistrati contabili della Campania con la deliberazione 24/2018, pubblicata sul sito della sezione regionale di controllo il 13 marzo, hanno dichiarato inammissibile il quesito posto evidenziando che la commissione edilizia comunale è un organo ausiliario a carattere non burocratico, composto in parte da personale onorario, che esercita funzioni consultive a carattere obbligatorio ma non vincolante.

In realtà, né norme di legge, né disposizioni regolamentari disciplinano la questione del rimborso delle spese legali sostenute dai membri laici della Commissione Edilizia.

I componenti esterni conservano il proprio status professionale e non entrano a far parte dell’apparato burocratico impiegatizio dell’ente, cioè non diventano dipendenti dell’ente medesimo, onde a tali dipendenti non possono essere equiparati (sul punto, Cass., 23 aprile 2002, n. 5914).

Essi, inoltre, non possono neppure essere equiparati agli amministratori o rappresentanti degli enti locali.

Ciò che si desume dal variegato dettato normativo è, allo stato degli atti, che non si ravvisa nel nostro ordinamento un principio generale che consenta di affermare l’esistenza di un generalizzato diritto al rimborso di tali spese: ciò dipende dalla fonte normativa settoriale e dai limiti della fattispecie concreta.

Leggi la deliberazione
CC Sez. Controllo Campania del. n. 24 -18


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