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Linee guida Anac non vincolanti: ricorso inammissibile in quanto non direttamente lesive


Le Linee guida Anac “non vincolanti” sono prive di contenuto lesivo diretto nei confronti dei potenziali destinatari.

In quanto mero atto di indirizzo e supporto, le stesse possono essere oggetto di impugnazione avanti al g.a. solo unitamente all’atto specifico che, in applicazione di tale indirizzo ove recepito, incida in maniera puntuale sulla posizione giuridica del destinatario, attraverso l’adozione di sanzioni e di altri provvedimenti idonei.

Questo quanto evidenziato dal Tar Lazio con la sentenza n. 1735 del 14 febbraio 2018, con la quale è stato dichiarato inammissibile, per carenza di interesse, il ricorso proposto dal Presidente del Consiglio Nazionale Forense per l’annullamento delle Linee Guida Anac recanti le indicazioni sull’attuazione dell’articolo 14, del d.lgs. 33/2013 «Obblighi di pubblicazione concernenti i titolari di incarichi politici, di amministrazione, di direzione o di governo e i titolari di incarichi dirigenziali», nella parte in cui hanno considerato quali destinatari degli obblighi di pubblicazione anche gli Ordini professionali, sia nazionali che territoriali.

Come ribadito dai giudici amministrativi tali Linee guida costituiscono un “atto non regolamentare”, mediante il quale l’ANAC chiarisce la portata applicativa e le ricadute organizzative degli adempimenti stabiliti dalla normativa di cui alla legge n. 190/2012 e al d.lgs. 33/2013, come novellato dal d.lgs. 97/2016, a carico dei soggetti pubblici e privati sottoposti, al pari delle pubbliche amministrazioni (anche se in misura non sempre coincidente), agli obblighi finalizzati a prevenire la corruzione e ad assicurare la trasparenza nell’azione amministrativa, rispetto ai quali l’Autorità ha una potestà di vigilanza.

Trattandosi di Linee guida “non vincolanti”, i destinatari ben possono discostarsi dalle linee guida mediante atti che contengano una adeguata e puntuale motivazione, anche a fini di trasparenza, idonea a dar conto delle ragioni della diversa scelta amministrativa.

Di conseguenza, il ricorso avverso tali Linee guida è inammissibile per carenza di interesse, perché diretto contro un atto non immediatamente lesivo.


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