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Mancato rispetto della procedura contabile per il pagamento delle spese: è danno erariale


Il dirigente che ordina una prestazione senza adottare il necessario impegno di spesa, creando, per questa via, i presupposti per l’esborso degli oneri accessori connessi alle iniziative giudiziarie promosse dalla ditta affidataria per il soddisfacimento delle pretese creditorie, risponde del danno erariale per l’esborso delle somme a titolo di accessori e spese della procedura monitoria.

Questo quanto ribadito dalla Corte dei Conti, sez. Appello, con la sentenza n. 125 depositata il 2 marzo 2018.

Nel caso di specie, a fronte della necessità e urgenza di approvvigionamento di arredi da ufficio, un dirigente aveva ordinato la relativa fornitura senza tuttavia interessarsi ad impegnare l’accertata disponibilità finanziaria.

L’assenza dell’atto di impegno di spesa aveva impedito il tempestivo pagamento delle fatture prodotte dalla ditta che, dopo vari solleciti, aveva notificato all’ente un decreto ingiuntivo.

Solo a seguito del decreto, il Consiglio aveva riconosciuto il debito fuori bilancio, comprensivo degli oneri accessori connessi alle iniziative giudiziarie promosse dalla ditta (interessi e spese).

Come ribadito dai giudici contabili, l’ordinazione di una fornitura/prestazione senza alcun impegno di spesa costituisce la violazione di fondamentali norme giuscontabilistiche.

L’impegno contabile costituisce la prima fase del procedimento di spesa con la quale, a seguito di obbligazione giuridicamente perfezionata, vengono determinati la somma da pagare, il soggetto creditore e la ragione del credito e viene costituito il vincolo sulle previsioni di bilancio.

L’adozione dell’impegno, quale accantonamento e destinazione di una somma per la realizzazione di una determinata iniziativa onerosa, è volto ad assicurare la corretta gestione delle risorse pubbliche.

Si tratta di un atto non meramente formale, bensì necessario a garantire la copertura finanziaria della spesa secondo criteri di regolarità contabile, la cui omissione configura la violazione di basilari doveri di servizio.

Leggi la sentenza
CC II° Sez. Centrale Appello n. 125 – 2018

 


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